Con la sentenza n. 5635 del 3 giugno 2024, il Tribunale di Milano ha affrontato…
Truffe online c/c prosciugato – la banca risarcisce
Lo Studio legale assiste decine di correntisti che hanno subito frodi telematiche, vedendosi prosciugare i propri conti correnti attraverso intrusioni fraudolente nelle funzioni telematiche messe a disposizione dai loro istituti bancari.Si tratta infatti del fenomeno del “vishing”(acronimodi voice phishing) (“smishing” nelcaso di invio di sms) che indica un tipo di truffa contanto di finto operatore che chiama al telefono le possibili vittime dell’attacco, mediante un sistema vocale automatizzato (utilizzando ad esempio un sistema VoIP), spacciandolo per il call center della banca o di un istituto di credito.
Ma spessissimo ci sono anche casi di chiamate in diretta, con operatori in carne e ossa: la tipologia di telefonata prevede la comunicazione di unqualche problema sul conto bancario o sulla carta di credito e suggerisce di telefonare a un certo numero per risolverlo.
In uno dei casi sottoposti allo scrivente studio legale, ad esempio, la vittima ha ricevuto una telefonata da un numero che aveva salvato come ilservizio clienti della propria banca. Un sedicente impiegato gli ha detto di aver notato un movimento sospetto, così gli ha chiesto prima la conferma dei dati anagrafici, poi ha chiesto alla vittima didettargli il codice che gli aveva appena fatto arrivare. Di fatto, era il codice per confermare un bonifico.
In tali fattispecie quello che si vuole ottenere è che venga dichiarata la responsabilità oggettiva della banca per l’accaduto, non avendo la stessa evitato l’agire fraudolento di terzi a danno della propria correntista.
Sono recenti le pronunce dell’Arbitrato bancario finanziario che, cambiando orientamento, ha dato ragione agli sventurati correntisti, statuendo l’obbligo per la banca di restituire gli importi prelevati da terzi.(fra le altre ABF collegio di Roma prot.0004378/21 del 18.2.2021).
Queste pronunce hanno statuito che, in assenza di un sistema forte di protezione dei dati sensibili del cliente prevarranno le ragioni di quest’ultimo, anche se ha comunicato i dati (ad esempio il codice OTP) al truffatore.
La responsabilità dell’istituto di credito, pertanto, può essere esclusa solo nel caso in cui quest’ultimo dimostri di aver adottato tutti i meccanismi necessari alla tutela del cliente e di aver messo in atto ogni misura idonea a scongiurare il verificarsi di condotte fraudolente.
Sotto il profilo probatorio, i clienti devono dimostrare unicamente la fonte del proprio diritto – il contratto di conto corrente – e che le loro credenziali sono state utilizzate illegittimamente.
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