“In ipotesi di prelievi di denaro non autorizzati, tramite carta bancomat, spetta alla Banca dimostrare…
L’AGCM sanziona Poste Italiane: non ha avvisato adeguatamente della prescrizione dei buoni fruttiferi
Secondo l’Autorità Poste Italiane ha omesso e/o formulato in modo ingannevole informazioni essenziali relative ai termini di scadenza e di prescrizione dei titoli.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha infatti concluso un’istruttoria nei confronti di Poste Italiane S.p.A. irrogando nei confronti della stessa una sanzione di 1,4 milioni di euro in riferimento alla sua attività di collocamento e di gestione dei Buoni Fruttiferi Postali.
Secondo l’Autorità, Poste ha omesso e/o formulato in modo ingannevole informazioni essenziali relative ai termini di scadenza e di prescrizione di tali titoli. La normativa prevede infatti che i diritti dei titolari dei Buoni Fruttiferi Postali si prescrivano dopo dieci anni dalla data di scadenza del buono, con la conseguenza che né il capitale né gli interessi siano più esigibili dopo tale termine.
La condotta di Poste è stata dunque ritenuta idonea ad indurre in errore il consumatore per quanto riguarda l’esercizio dei diritti di credito relativi ai titoli sottoscritti a suo tempo.
L’Autorità, quindi, relativamente ai titoli cartacei caduti in prescrizione almeno negli ultimi cinque anni, ha stabilito che Poste avrebbe dovuto informare preventivamente – e in maniera adeguata – i titolari di buoni prossimi alla scadenza del termine di prescrizione, al fine di evitare il mancato rimborso dei relativi importi.
Si è ritenuto che questa condotta abbia violato i doveri di diligenza professionale ragionevolmente esigibili da Poste in base ai principi generali di correttezza e di buona fede nei confronti del consumatore.
L’ Authority, nella persona di Roberto Rustichelli, ha sottolineato “come non possa trascurarsi che i BPF sono prodotti finanziari nominativi che rappresentano, insieme ai libretti di risparmio, i più tradizionali prodotti del risparmio postale. Si tratta, infatti, di strumenti di investimento a basso rischio, in quanto emessi da Cassa Depositi e Prestiti, garantiti dallo Stato italiano e distribuiti per il tramite di Poste, in grado di assicurare al consumatore-risparmiatore la restituzione del capitale investito, oltre agli interessi maturati” Proprio per il fatto che si tratta di “strumenti di investimento a basso rischio, associabili ad un’idea di semplicità di utilizzo e di sicurezza.. .. di interesse soprattutto per consumatori con un reddito medio-basso e/o con un grado di istruzione finanziaria contenuto, essendo la propensione al rischio influenzata anche da fattori come le caratteristiche socio-demografiche (tra cui, appunto, livello di reddito e livello di istruzione)”.
Le informazioni sui termini di scadenza e di prescrizione e sulle relative conseguenze giuridiche venivano riportate da Poste nei documenti precontrattuali e contrattuali in modo del tutto incompleto, con un linguaggio poco chiaro e ambiguo, e senza dare adeguato risalto al fatto che, se il titolo non è rimborsato entro la scadenza del termine di prescrizione, non è più rimborsabile, con conseguente perdita anche del capitale investito.
Questo importante provvedimento dell’Autorità competente-che ha già avuto il risultato di imporre a Poste italiane la modifica delle documentazioni contrattuali nella parte relativa ai termini di prescrizione, nonché di predisporre un sistema di alerting individuale sulle date di scadenza dei titoli- dà la possibilità a tutti i consumatori in possesso di buoni fruttiferi andati in prescrizione negli ultimi 5 anni, di richiedere a Poste il risarcimento del danno patrimoniale sofferto per il suo evidente inadempimento agli obblighi di informativa e trasparenza circa i termini prescrizionali del diritto di rimborso dei titoli.
Il provvedimento dell’Autorità e consultabile qui.
Questo articolo ha 0 commenti