skip to Main Content

TUTELA DELLE FOTO/IMMAGINI PRELEVATE DA INTERNET, SUL PUNTO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO

Con la sentenza n. 5635 del 3 giugno 2024, il Tribunale di Milano ha affrontato l’attualissimo tema della riproduzione delle fotografie prelevate da Internet e distribuite alle testate giornalistiche senza essere dotate delle indicazioni previste dalla Legge sul Diritto d’Autore (art.90) o del “digital watermark”, ossia il segno digitale che identifica l’autore.

La decisione del Tribunale si sofferma sull’importante distinzione tra opere fotografiche creative e fotografie semplici.

La distinzione tra queste due categorie si basa sull’esistenza o meno dell’elemento creativo: la creatività deve emergere da un’intuizione artistica che renda la fotografia un’opera unica.

Invece, le fotografie semplici – descritte agli articoli 87 e seguenti della Legge sul Diritto D’autore – ricevono una tutela limitata – dovendo infatti rispettare specifici requisiti formali (di cui all’art. 90 della succitata legge). In particolare, devono riportare il nome dell’autore o del committente, la data dello scatto e, in caso di riproduzione di opere d’arte, il nome dell’autore originario.

In mancanza di tali indicazioni, i diritti esclusivi non possono essere opposti a terzi, a meno che l’attore non dimostri la mala fede dell’utilizzatore delle fotografie, ossia qualora l’utilizzatore sia consapevole dell’esistenza di un diritto esclusivo sulla fotografia, ma procede comunque alla sua utilizzazione senza alcuna l’autorizzazione.

La sentenza del Tribunale di Milano evidenzia l’importanza del rigoroso rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa per garantire una tutela adeguata delle fotografie, con una crescente rilevanza nel contesto dell’era digitale,  introducendo quindi  un principio di diritto che potrebbe segnare un importante cambiamento nell’uso delle immagini online: Da un lato, impone una maggiore responsabilità agli autori delle foto nel proteggere i loro diritti, richiedendo l’uso di tecnologie come i watermark digitali, dall’altro  potrebbe favorire la fine del fenomeno del “Copyright Troll“, ossia  la ricerca aggressiva di violazioni del diritto d’autore per scopi puramente economici.

Leggi la sentenza QUI.

Questo articolo ha 0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Back To Top