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Fornitura gas e luce contratti mai richiesti e danno morale

Sempre più diffuso negli ultimi anni risulta il mal agire delle Società erogatrici di gas e luce, di richiedere il pagamento di fatture relative a contratti mai richiesti e sottoscritti.

Si configura una vera e propria fornitura non richiesta, vietata ai sensi dell’art. 66-quinquies del Codice del Consumo, ai sensi del quale: Il consumatore è esonerato dall’obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi, vietate dall’articolo 20, comma 5, e dall’articolo 26, comma 1, lettera f), del presente Codice.

È recente un importante sentenza emessa dal Giudice di pace di Firenze (n.367/21) con la quale il Giudicante ha condannato una nota Società erogatrice di gas, per l’attivazione di una fornitura mai richiesta (nella fattispecie la fornitura veniva attivata a persona deceduta….).

La portata innovativa di tale statuizione è da rinvenire nel fatto che il Giudice ha riconosciuto – all’erede del defunto – il risarcimento del danno morale patito, da rinvenirsi nella condizione di profondo disagio patita, nel dover quotidianamente chiarire e contrastare una questione complessa, ingerente in lei ansia e trepidazione”.


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