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L’accordo sui tassi (vietato) tra le Banche, illegittimi gli interessi dei mutui a tasso variabile: la recentissima sentenza della Corte di Cassazione (ordinanza n. 34889 del 13.12.2023) apre la strada al risarcimento dei correntisti.

In caso di manipolazione dell’Euribor, gli interessi del mutuo sono nulli. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, che con una sentenza storica, apre alla possibilità di contestare i tassi a tutti quei cittadini che hanno aperto un mutuo tra il 29 marzo 2005 ed il 30 maggio 2008.

Con l’ordinanza n.34889 del 13/12/2023 la terza sezione della Corte di Cassazione ha infatti dichiarato la nullità del tasso di interesse determinato facendo riferimento al tasso Euribor, un tasso “manipolato” dal 29/9/2005 al 30/5/2008 per effetto di un cartello bancario tra otto tra le principali Banche Europee (Barclays Bank, Deutsche Bank, Société Générale e Royal Bank of Scotland), con conseguente violazione della normativa antitrust italiana ed europea.

Le intese vietate ai sensi dell’art. 2 della l. n. 287 del 1990 (cd. “legge antitrust”) non sono soltanto quelle trasfuse in contratti o negozi giuridici in senso tecnico, ma anche quelle veicolate da comportamenti o condotte “non negoziali” che, con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, restringano o falsino, in qualsiasi forma e in modo consistente, la concorrenza all’interno del mercato, da cui ne  consegue la riconducibilità alla citata nozione normativa dell’accordo manipolativo del tasso Euribor accertato dalla Commissione Europea con decisione del 4 dicembre 2013.

La Suprema Corte di Cassazione quindi, ritenendo la motivazione della Corte D’appello generica e da riformare, ha rilevato come   “qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma essa venga posta in essere, costituisce comportamento rilevante ai fini dell’accertamento della violazione dell’art. 2 della legge antitrust”.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva invocato la nullità del tasso applicato nel contratto di leasing in quanto determinato facendo riferimento al tasso Euribor fissato attraverso un accordo manipolativo della concorrenza da un certo numero di istituti bancari, come accertato dalla Commissione Antitrust Europea con decisione del 4 dicembre 2013.

La Suprema Corte ha dunque confermato la rilevanza della previgente decisione del 2013 della Commissione Europea, alla quale ha riconosciuto il valore di prova privilegiata dell’intesa manipolativa, affermando chiaramente che è possibile ricalcolare un contratto bancario indipendentemente dal fatto che sia stato stipulato con una banca che non abbia partecipato all’accordo vietato.

Infatti, il  valore di prova privilegiata, ha statuito  la Cassazione, prescinde dal fatto che all’intesa illecita abbia o meno partecipato la banca finanziatrice, giacché, oggetto del divieto di cui all’art. 2 della l. n. 287/1990, deve ritenersi qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte: consegue quindi  dalla decisione della Suprema Corte di Cassazione che qualunque mutuatario può agire per la ripetizione delle somme anche qualora l’istituto d credito chiamato in causa non abbia preso parte al cartello dal momento della manipolazione.

E’ quindi possibile ricalcolare al tasso legale tutti quei contratti bancari (mutui, leasing, finanziamenti, affidamenti e derivati) che per la determinazione del tasso di interesse hanno fatto riferimento a valori Euribor compresi tra il 2005 e il 2008.

In applicazione dell’art. 117 t.u.b., norma speciale di eterointegrazione ex art. 1339 c.c., gli interessi corrispettivi del contratto dovranno essere quindi ricalcolati e  sostituiti con il tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione.

La prescrizione decennale del diritto a chiedere la restituzione decorre dal pagamento dell’ultima rata del prestito: pertanto tutti i mutui con tasso variabile attualmente in essere e contratti prima del 30/5/2008 possono essere oggetto di ricalcolo ai fini della restituzione dei maggiori interessi: Allo stesso modo possono anche essere oggetto di ricalcolo i finanziamenti contratti prima del 30/5/2008  ed estinti da non più  di dieci anni da oggi.

leggi ordinanza Cassazione n.34889 del 13 dicembre 2023: https://www.avvocatograndinetti.it/wp-content/uploads/2024/01/ordinanza-Cass.-Civ.-n.34889-13-dicembre-2023.pdf 

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